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L'erogazione degli incentivi del conto energia ha come limite un tetto massimo di potenza complessiva relativa a tutte le installazioni in questione oppure di una somma oggetto di agevolazioni. Se l'impianto fotovoltaico installato produce una quantità di energia elettrica superiore ai reali fabbisogni energetici dell'immobile, non solo il cosiddetto payback period (area di tempo nel quale si recuperano i capitali e costi di impianto) è minore, ma negli anni si ha una fonte di entrata certa. In Italia il conto energia è stato introdotto nel 2005 e negli anni sono stati emanati cinque diversi programmi in tal senso: ognuno ridefiniva, adeguava oppure superava il precedente documento. L'ultimo piano di conto energia ha terminato la sua efficacia il 6 luglio 2013: non è stato sostituito da un'altra versione del programma, ma dagli sgravi fiscali sulle spese di installazione.
Il programma conto energia è stato avviato in Italia grazie al recepimento da parte della normativa italiana della direttiva 2001/77/CE (chiamata anche direttiva comunitaria riguardante le fonti rinnovabili) attraverso l'approvazione nel 2003 del Decreto Legislativo 387. Al voto del Parlamento sono seguite altre due fasi, entrambe nel 2005: il 28 luglio è stato approvato il decreto ministeriale con il quale sono stati messi a punto le modalità i tempi per l'attuazione del conto energia. Successivamente il 14 settembre dello stesso anno è stata emanata la delibera 188, che fissava le modalità con cui si erogavano gli incentivi: quest'ultimo documento è stato emesso dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Entrato ufficialmente in vigore il 19 settembre 2005, il conto energia viene finanziato grazie al Cod.3, cioè al prelievo tariffario obbligatorio inserito nelle bollette elettriche.
Per finanziare e sostenere l'adozione delle fonti energetiche rinnovabili nel 1991 è stato introdotto il prelievo fiscale obbligatorio in bolletta: in pratica nell'importo viene conteggiata anche la percentuale riferita alle forme di sostegno alle energie alternative. Questo contributo vale per tutti gli operatori elettrici che esercitano in Italia. Tuttavia bisogna tenere a mente che il prelievo finale obbligatorio finanzia non solo gli impianti fotovoltaici ma anche quelli alimentati con le cosiddette fonti assimilate: ciò spiega perché lo sviluppo del fotovoltaico ha subito notevoli ritardi nel nostro Paese. Infatti spesso si sono privilegiati gli altri tipi di impianto. Dal 2007, comunque, possono essere finanziati solo gli impianti già autorizzati a fonti assimilate. Inoltre, quando si parla di un conto termico, bisogna ricordare che questo piano viene erogato in maniera simile a un finanziamento in conto esercizio.
Per sua stessa definizione il conto energia non prevede agevolazioni statali per quanto riguarda la messa in opera, l'esercizio o il servizio necessario per l'installazione dell'impianto. Infatti il programma è volto a finanziare soltanto la produzione di energia elettrica grazie al fotovoltaico, mentre nulla è dato per la messa a punto del sistema stesso. L'investimento iniziale è tutto a carico del proprietario dell'immobile, che ammortizza i costi negli anni successivi, sia attraverso gli importi minori delle bollette che grazie alle somme erogate. Queste coprono un periodo di 20 anni a partire dall'installazione dell'impianto e sono in genere mensili e continuative. Gli impianti stand alone, cioè che non sono collegati alla rete elettrica nazionale e che quindi sono pensati soltanto per soddisfare il fabbisogno energetico dell'utenza, non rientrano negli incentivi del conto energia. Al tempo stesso tra i requisiti c'è il fatto che l'impianto deve essere da almeno 1 kWh e al massimo da 20 kWh; inoltre si applica il principio dello scambio sul posto fisico.
Il decreto del conto energia indica come beneficiari dell'incentivo i privati, le attività commerciali, le persone fisiche, gli enti non commerciali, i soggetti pubblici, le persone giuridiche, gli enti, le imprese, i condomini di edifici e/o di unità abitative. Gli impianti fotovoltaici possono essere installati sul tetto dell'edificio oppure sul terreno pertinente all'immobile stesso. Inoltre è possibile sottoscrivere un contratto di mandato attraverso il quale il soggetto responsabile dà l'incarico di incassare i crediti a un soggetto mandatario nell'ambito della vendita dei surplus energetici a uno dei gestori dell'energia elettrica. Al tempo stesso il soggetto responsabile può trasferire i crediti vantati nei confronti di un gestore a un soggetto cessionario. Questa opzione in genere è prevista da alcuni gestori energetici e soltanto a favore di un pool di banche oppure di un cessionario unico.
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