Dato per certo che gli incentivi del Quinto Conto Energia sono terminati da qualche anno ormai, può essere comunque interessante sapere come si accedeva a queste tariffe incentivanti. Era previsto un accesso di tipo diretto e uno tramite registro. Il primo prevedeva, per l'appunto, un accesso diretto, dopo aver presentato una domanda al GSE per gli impianti con potenza fino a 50 kW installati su immobili dove si erano sostituite coperture in eternit o amianto. Era previsto anche per gli impianti la cui potenza iniziale non superava i 12 kW e per cui si incrementava la potenza per un valore non superiore a 12 kW. Valeva, inoltre, per gli impianti innovativi e quelli la cui realizzazione era prevista dalle Amministrazioni Pubbliche. Infine valeva per gli impianti con potenza compresa tra 12 e 20 kW e soggetti ad incrementi di potenza non superiori a 20 kW nè inferiore a 12 kW. In alternativa, per le altre tipologie di impianto, bisognava iscriversi nei registri del GSE pubblicati periodicamente.
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Una volta che si era verificato di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per la concessione dei benefici, occorreva sapere come procedere per inoltrare la richiesta per gli incentivi sotto il piano pratico. Il tutto andava fatto per via informatizzata, direttamente all'interno dell'Are Clienti del sito del GSE. Era possibile inviare le documentazioni per richiedere gli incentivi e per l'iscrizione al registro. C'erano dei tempi da rispettare per questo. Le richieste andavano presentate entro e non oltre 15 giorni dal momento in cui l'impianto entrava in esercizio. Trattandosi di un'area personale, e quindi per questo completamente riservata, ciascun utente che volesse beneficiare del Quinto Conto Energia doveva registrarsi al portale del GSE. Si ottenevano, in questa maniera, le credenziali d'accesso. Per poter proseguire si doveva abilitare la voce FTV-SR e selezionare subito la sezione per l'invio.
Il Quinto Conto Energia prevedeva diverse tariffe incentivanti che comprendevano l'energia prodotta (considerata nel suo valore netto) ed una cosiddetta tariffa premio, ovvero quella che invece veniva consumata sul posto. In particolare, per quanto concerne la prima voce si differenziavano gli impianti in base alla loro potenza nominale. Da una parte si collocavano gli impianti con una potenza fino a 1 MW che comprendevano nel loro gruppo anche quelli cosiddetti innovativi e quelli a concentrazione. Se la potenza nominale degli impianti da considerare era maggiore ad 1 MW, a chi ne aveva il diritto veniva erogata la differenza tra la tariffa onnicomprensiva ed il costo zonale. Quest'ultimo parametro era sicuramente quello che più di tutti era suscettibile a variazioni. Solo la tariffa premio era prevista per gli impianti con potenza non superiore a 20 kW che consumavano l'energia prodotta ma non la immettevano nella rete. Le tariffe incentivanti venivano riconosciute per 20 anni e rimanevano costanti per tutto questo periodo.
Il Decreto Ministeriale 05/07/2012, ovvero il Quinto Conto Energia, prevedeva che si avessero, al verificarsi di determinate condizioni, alcune maggiorazioni sulle tariffe incentivanti. Queste erano previste, ad esempio, per qualsiasi tipologia di impianto fotovoltaico le cui componenti fossero state realizzate in maniera esclusiva all'interno di un Paese appartenente alla Comunità Europea. Per completezza è bene ricordare che questi sono Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Stagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria, Romania e Croazia.
Le maggiorazioni riguardavano, poi, qualsiasi impianto realizzato su immobili che in precedenza prevedevano una copertura in eternit o amianto, successivamente rimossi.Interessante appare analizzare quelli che sono i regimi fiscali che riguardavano il Quinto Conto Energia. E' direttamente l'Agenzia delle Entrate che regolamenta la disciplina fiscale degli incentivi per gli impianti di tipo fotovoltaico. E' prevista normalmente l'IVA agevolata al 10% in base a quanto stabilito dal DRR n° 633 del 1972. L'IVA è sempre quella relativa agli acquisti e alle realizzazioni degli impianti fotovoltaici. Secondo quanto previsto dall'articolo 19 del suddetto Decreto Presidenziale, qualsiasi spesa sostenuta per acquistare o costruire l'impianto fotovoltaico è soggetta a detraibilità. Per quanto riguarda le tariffe incentivanti, è stato sempre chiarito che queste non sono mai soggette all'IVA proprio perché vengono configurate al pari dei finanziamenti a fondo perduto. Si comprende che nel momento in cui si decide di approfittare dei benefici dovuti a provvedimenti come il Conto Energia è indispensabile comprenderne gli aspetti fiscali.
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