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La mancata esposizione del cartello di cantiere, o la sua esposizione non sufficientemente visibile, comportano reato penale solo se tali obblighi sono previsti dal regolamento edilizio locale oppure dal permesso all'esecuzione dei lavori o dalla concessione edilizia. Tale circostanza viene aggravata dalla sanzione che prevede un'ammenda fino a €. 10.329,00 prevista in caso d'inosservanza delle varie norme, prescrizioni e modalità previste dal D.P.R. 380/2001 che, per l'appunto, obbliga e disciplina l'esposizione del cartello di cantiere. E' pur vero che l'omissione non rappresenta di per sè un illecito penale, in quanto gli ufficiali ed agenti di polizia, in caso di sospetta mancanza delle necessarie autorizzazioni ai lavori e alla mancanza del cartello in cui esse andrebbero specificate e, quindi, nel sospetto di una presunta violazione edilizia ed urbanistica, hanno l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria e i rispettivi organi competenti (comunali, regionali o statali) i quali avranno trenta giorni di tempo per verificare la regolarità dei lavori e disporre gli atti necessari e conseguenti.
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Secondo la normativa nazionale vigente, oltre alle eventuali ulteriori indicazioni richieste dalle amministrazioni locali, il cartello di cantiere deve obbligatoriamente contenere informazioni riguardanti la tipologia delle opere che verranno realizzate, il loro importo complessivo, la tipologia di realizzazione (appalto, cottimo, etc.) e gli estremi della concessione edilizia o del permesso di costruire. Inoltre, requisito essenziale è l'indicazione del nome dell'ente appaltante, dell'impresa o l'associazione di imprese esecutrici e, se vi sono, di quelle subappaltatrici. L'obbligo impone anche l'esatta indicazione dei nomi del progettista architettonico, del calcolista delle strutture e dei progettisti degli impianti, nonchè di quelli del Direttore dei Lavori, dei responsabili di cantiere, del coordinatore del progetto (sicurezza), del Direttore di Cantiere e, se vi sono, dei direttori delle imprese in subappalto.Ma non è finita. Infatti, in ogni cartello di cantiere riguardante lavori pubblici, va altresì indicato il dettaglio dell'incidenza, rispetto all'importo complessivo dei lavori, distinguendo fra lavori a base d'asta e oneri per la sicurezza, quali categorie di lavori verranno eseguite ed il ribasso sul prezzo a base d'asta. Chiudono finalmente l'elenco l'indicazione del nome del responsabile del procedimento e la durata complessiva dei lavori.
Sebbene il cartello di cantiere debba essere obbligatoriamente esposto, bisogna dire che, in base ai vari regolamenti comunali, esso è comunque assoggettabile all'imposta comunale sulla pubblicità qualora superi la superficie di 0,5 mq. E' una delle tante contraddizioni del nostro tempo e del nostro bel Paese. Ovviamente, e per fortuna, non sono molti i funzionari pubblici che adottano questa strana e, per certi versi, incomprensibile condotta, anche se perpetrata in ragione del loro ufficio e in assoluta buona fede. In ogni caso, tenendo conto che ogni cittadino ha diritto ad opporre ricorso ad ogni provvedimento della pubblica amministrazione nei suoi confronti, ovviamente nei termini e secondo le modalità di legge, sarebbe meglio evitare l'instaurarsi delle condizioni che possono dare adito a vedersi notificare un provvedimento sanzionatorio per il quale, in caso di ricorso, bisogna esser preparati al rischio di dover pagare molto più che la semplice sanzione, nel caso il ricorso non trovasse accoglimento. E allora? Fare attenzione e non sottovalutare, affidandosi a consulenti esperti.
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