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Lo scambio sul posto è in definitiva una modalità che consente all'utente di valorizzare l'energia prodotta risparmiandola e utilizzandola successivamente. Ma chi può accedere a questo vantaggioso meccanismo? Quali caratteristiche devono possedere gli impianti che ne fanno richiesta ? Possono beneficiare dello scambio sul posto:
- i produttori appartenenti a un Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo (ASSPC) che siano anche clienti finali della rete energetica- i produttori titolari di diversi punti di prelievo e immissione anche non appartenenti allo stesso sistema.In questo caso ci si riferisce allo scambio di posto altrove. Possono accedervi tutti gli impianti ad eccezione di quelli aderenti agli incentivi regolati dai Decreti Interministeriali del 5 luglio 2012 (V Conto Energia) e del 6 luglio 2012 (incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico). Beetlejuice, Edizione 20° anniversario Prezzo: in offerta su Amazon a: 9,88€ |
Il Produttore che intende aderire alla modalità di scambio sul posto deve presentarne domanda al GSE. Collegandosi al sito www.gse.it e accedendo all'area scambio sul posto, l'utente potrà registrarsi e inviare i dati tecnici richiesti necessari per aderire alla convenzione e sottoscrivere il contratto. La domanda dovrà pervenire entro 60 giorni dalla data desiderata di attivazione dell'impianto. Le tariffe relative all'erogazione del servizio variano in base alla potenza dell'impianto, dal numero di punti di prelievo e dalla quantità di energia elettrica immessa in rete. Il contributo in conto scambio, viene erogato dal GSE sotto forma di acconto semestrale, con conguaglio annuale. Per i soggetti giuridici quali titolari di impresa e lavoratori autonomi, il contributo è soggetto a normale fatturazione IVA inclusa, in quanto costituisce un elemento positivo di reddito. Per le persone fisiche e i soggetti giuridici non fallibili, il contributo non ha alcuna rilevanza fiscale.
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