In ambito residenziale, sia per edifici di nuova costruzione che per quelli sottoposti a ristrutturazione, il tema dell'abbattimento barriere architettoniche riveste particolare attenzione. Esistono tre livelli di qualità dello spazio costruito: il più alto è l'accessibilità, seguito dalla visibilità e dall'adattabilità. Rappresentano criteri a mezzo dei quali gli spazi, sia interni che esterni ad un edificio, diventano fruibili e al massimo delle loro potenzialità per le persone portatrici di handicap. Quando si parla di accessibilità, si fa riferimento alla massima fruibilità di uno spazio progettato e quindi alla condizione necessaria di accessibilità agli ambienti. La visibilità riguarda invece una condizione più limitante di accessibilità, poiché viene estesa ad una sola parte dell'edificio o dell'unità immobiliare. L'adattabilità infine prelude alla possibilità di trasformare le attuali condizioni di accessibilità.
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La legislazione italiana mette a disposizione una serie di strumenti normativi con cui regolamentare il tema delle barriere architettoniche promuovendo il loro abbattimento. Nel D.P.R. 380/2001 o Testo Unico dell'Edilizia, l'articolo 77 contiene una serie di disposizioni in merito alla progettazione di nuovi edifici e alla ristrutturazione di fabbricati esistenti destinati a edilizia residenziale. Tale D.P.R. sostituisce ed implementa l'ormai sorpassata L. 13/1989, con la quale si stabilivano una serie di norme per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. In ambito pubblico invece, il D.M. 236/1989, contiene prescrizioni tecniche necessarie a garantire gli idonei requisiti di accessibilità, adattabilità e visibilità. Esiste infine, in talune regioni, una specifica disciplina preposta a tali scopi.
In casa nostra, gli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche possono eseguirsi con una semplice comunicazione di Edilizia Libera, sottoscritta dal proprietario dell'immobile o dagli aventi diritto ed inoltrata al comune. Se trattasi di una ristrutturazione edilizia si agisce sul criterio dell'adattabilità rendendo fruibili gli spazi e possibile l'accesso ai medesimi. In tal senso, la normativa afferma che le porte d'accesso all'unità devono avere larghezza almeno di 80 cm, mentre quelle interne, partire da 75 cm. Deve essere lasciata libera per l'apertura una profondità di 190 cm per porte ad anta unica (di larghezza inferiore ai 120 cm) con maniglia ubicata a 40 cm da terra. I percorsi devono essere larghi almeno 1 metro con spazi di manovra di 45 x 135 cm oppure con sfera di diametro 140 cm. I pavimenti non devono superare dislivelli di 2.5 m, mentre le rampe devono avere pendenza inferiore al 8% per lunghezze minore di 10 m. Le rampe di scale non devono superare la lunghezza di 1.20 m. L'edificio può dotarsi di ascensore se il dislivello è superiore a quattro piani.
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