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L'usucapione dei beni mobili e dei diritti reali di godimento sugli stessi beni, si compie grazie al possesso continuato decennale e sempre in virtù del fatto che il possesso sia stato di buona fede (1147 c.c.). In mancanza di questi requisiti, la proprietà dei beni mobili si acquista per usucapione solo dopo il possesso ventennale (1161 c.c.).
Vengono quindi in rilievo le caratteristiche del possesso, che oltre ad essere continuato e ininterrotto, deve essere di buona fede, ovvero che il soggetto è entrato in possesso del bene non pensando di ledere un altrui diritto, nel pieno rispetto delle regole. L'acquisto di un bene mobile per usucapione, avviene perché non esiste un titolo astrattamente idoneo a trasferirne la proprietà, mentre se tale titolo esistesse, il diritto si trasferirebbe automaticamente in base a quanto previsto dal nostro codice civile all'art. 1153.Cosa sono i beni mobili registrati? Con questo termine si intendono quei beni mobili che per legge devono essere iscritti in pubblici registri, rientrando in questa categoria: le automobili, gli aerei e i natanti.
L'usucapione a favore di questi beni si compie con il possesso continuo per 5 anni se il bene è stato acquistato in buona fede da chi non è proprietario, in base ad un titolo considerato idoneo a trasferirne la proprietà e debitamente trascritto. Se il bene mobile registrato è stato acquistato senza uno dei precedenti requisiti ( titolo idoneo o trascrizione), l'usucapione si compie trascorsi 10 anni da quando è iniziato possesso continuato e ininterrotto del bene. Nella prima ipotesi parliamo di usucapione abbreviato, mentre nella seconda ipotesi siamo difronte all'usucapione ordinario.L'usucapione dei beni immobili si compie con il possesso continuato del bene per 20 anni, sempre che il possesso sia iniziato in modo pacifico e pubblico. In altre parole, chi si è impossessato di un terreno o di fabbricato in modo violento, ovvero impedendo con vari mezzi l'ingresso al proprietario, o l'ha fatto clandestinamente, quindi di nascosto, non potrà usucapire il bene.
Per l'usucapione ventennale non ha alcuna rilevanza il requisito della buona fede. Chi entra in possesso del bene pur sapendo che appartiene ad altri, ma si comporta di fatto come se fosse il vero proprietario, ne acquista il diritto dopo 20 anni.Un'altra ipotesi è quella dell'acquisto in buona fede da chi non ne è il proprietario. In questo caso se l'atto è stato trascritto, l'usucapione si compie dopo 10 anni dalla trascrizione. Non sono soggetti ad usucapione i beni del demanio e quelli appartenenti al patrimonio dello Stato.Con la L. 346/76 il legislatore ha introdotto un tipo particolare di usucapione abbreviata, quella attinente la piccola proprietà rurale. Rientrano in questa categoria tutti i fondi rustici con annessi fabbricati che si trovano nel territorio di comuni classificati montani, nonché quei terreni rurali con annessi fabbricati che pur non rientrando nei comuni montani hanno un reddito dominicale inferiore a 180,76 euro.
Questi terreni dovranno per legge essere concretamente destinati all'attività agricola ed essere iscritti al catasto terreni. Per questi terreni l'usucapione si compie dopo un possesso continuato per 5 anni dalla data di trascrizione del titolo.Trascorso tale periodo, per dichiarare l'avvenuto usucapione, occorre rivolgersi al Tribunale del luogo in cui si trova il fondo. La pronuncia del Giudice costituirà titolo valido per la trascrizione.Per rendere effettiva la proprietà acquistata tramite usucapione occorre una sentenza del Giudice, che ne accerti l'esistenza. L'usucapione, si sa, è una situazione di fatto, che in se' non produce alcun titolo idoneo a essere trascritto nei pubblici registri immobiliari. Per far questo occorre intentare una causa civile davanti al tribunale competente chiedendo l'accertamento dell'avvenuta usucapione. La causa svolgerà in contraddittorio tra le parti, con l'assistenza di un legale. La prova dell'usucapione può avvenire con vari mezzi, ma quella fondamentale resta la prova testimoniale. Conclusa la causa con esito favorevole, la sentenza costituirà valido titolo ai fini della trascrizione.
Una volta trascritta la sentenza nei pubblici registri immobiliari, la proprietà del bene è opponibile ai terzi.
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