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Dalle menzionate regole di distanze tra fabbricati, discendono taluni obblighi specifici a carico dei proprietari di terreni limitrofi.Colui che intende erigere per primo un edificio, infatti, potrà costruire liberamente persino al confine della sua proprietà.Nondimeno il vicino avrà la possibilità di scegliere se fabbricare in perfetta aderenza, oppure alla distanza prevista dall'ordinamento. Qualora, invece, un fabbricato venga costruito ad una distanza dal confine che sia minore di 3 metri, il proprietario del terreno attiguo avrà normalmente l'obbligo di osservare le distanze di legge.Tuttavia, in casi particolari potrà richiedere anche in via giudiziaria di entrare nel fondo altrui ed edificare in aderenza, corrispondendo ovviamente il prezzo della porzione di terreno occupata.
In tema di distanze tra fabbricati, una considerevole e significativa fattispecie è indubbiamente quella descritta dal D.M. n° 1444/68.L'art. 9 del citato Decreto ministeriale prescrive per tutti gli edifici di nuova costruzione una distanza di almeno 10 metri che deve necessariamente intercorrere tra le pareti munite di vedute e finestre e quelle dei fabbricati vicini. Tale distacco, peraltro, deve essere aumentato quando tra gli immobili sia presente una strada adibita al comune traffico dei veicoli, oppure qualora l'altezza dell'edificio più elevato superi i 10 metri.Si tratta di una norma a carattere inderogabile che vincola generalmente tutti i programmi urbanistici dei Comuni, con l'unica eccezione dei piani particolareggiati ovvero delle lottizzazioni che comprendano determinati e specifici raggruppamenti di edifici.
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