Gli ecobonus rappresentano delle agevolazioni fiscali detratte dall'Irpef, ovvero l'imposta sul reddito delle persone fisiche, oppure dall'Ires, l'imposta sul reddito delle società. Questi bonus vengono applicati nel momento in cui vengono effettuati dei lavori di riqualificazione energetica su edifici già esistenti. Secondo quanto varato dalla legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 11 dicembre 2016, il rimborso spese è previsto per gli interventi di miglioramento termico dell'edificio, come l'installazione di pavimentazioni, coibentazioni, finestre e infissi che rispettino i requisiti di trasmittanza termica; ma anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, per l'installazione di pannelli fotovoltaici e per la riduzione del fabbisogno di energia per gli impianti di riscaldamento. La detrazione è prevista fino al 31 dicembre 2017 per le unità immobiliari private e fino al 31 dicembre 2021 per il miglioramento delle prestazioni energetiche all'interno degli edifici condominiali.
Le legge di stabilità 2017, prorogata fino al 31 dicembre 2021, ha introdotto una grandissima novità che riguarda gli edifici condominiali. In base ai lavori effettuati sull'edificio oppure sui vari edifici che compongono il condominio, la detrazione non è più pari al 65%, ma potrà oscillare tra il 70% e il 75%. Un'agevolazione fiscale del 70% è prevista per tutti quegli interventi di riqualificazione ambientale che riguardano una superficie di almeno il 25% dello stabile condominiale. Invece una detrazione maggiore, pari al 75%, è prevista per tutti quegli interventi di ristrutturazione volti al risparmio sulla spesa energetica e all'installazione di impianti di riscaldamento invernali e di raffreddamento estivi ad alta efficienza energetica. Inoltre l'ecobonus 65% viene applicato anche a tutte le spese documentate e sostenute da parte del contribuente dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021, per i lavori relativi a parti comuni del condominio o che interessano tutte le unità abitative di cui esso si compone.
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